Prenota un appuntamento con un esperto o richiedi un preventivo.Assistenza tecnica dedicata: 15 minuti per individuare norme e requisiti applicabili ai prodotti
Iter di certificazione: dal campione al certificato
Per le maschere FFP2 e FFP3 è previsto un percorso di certificazione più articolato, poiché rientrano tra i DPI destinati a proteggere da rischi molto gravi o potenzialmente irreversibili. La certificazione CE comprende:
- l'esame UE del tipo Modulo B del prodotto da parte di un Organismo Notificato
- l'esecuzione delle prove di laboratorio secondo la norma EN 149
- la sorveglianza della produzione nel tempo, mediante controlli periodici sul prodotto (Modulo C2) oppure sul sistema di qualità del fabbricante (Modulo D)
- Analisi chimiche
(FAQ)
Perché le maschere FFP2 e FFP3 rientrano nei DPI di III Categoria?
Le maschere FFP2 e FFP3 rientrano nei DPI di III Categoria perché offrono protezione contro rischi gravi o potenzialmente irreversibili, tra cui l’esposizione ad agenti biologici aerodispersi.
Per questo motivo richiedono un percorso di certificazione che comprende le prove secondo la norma EN 149, l’esame UE del tipo Modulo B e, ai fini dell’immissione sul mercato, una valutazione della conformità finalizzata al rilascio della Relazione di Prova Modulo C2, oppure del Certificato Modulo D.
Come identifico la categoria di protezione, la marcatura e la categoria di rischio del DPI?
La corretta classificazione richiede una valutazione tecnica del rischio, delle condizioni d’uso previste e delle caratteristiche del prodotto, poiché da essa dipende il coinvolgimento di un Organismo Notificato e l’applicazione dei moduli di certificazione previsti dal Regolamento.
Il nostro team di esperti è a disposizione per analizzare le caratteristiche del prodotto e fornire tutta l’assistenza necessaria per definire il percorso certificativo più idoneo nel minor tempo possibile.
Quali documenti devo preparare per la certificazione?
In generale, la documentazione richiesta include il Fascicolo Tecnico conforme al Regolamento (UE) 2016/425, la Nota Informativa d’uso e gli eventuali rapporti di prova disponibili, elementi fondamentali per l’impostazione corretta del percorso di certificazione. Il nostro obiettivo è affiancarvi con precisione per garantirvi il superamento della pratica con la massima efficienza.
Come vengono gestire le varianti colore o materiali del DPI?
Nel caso in cui un DPI presenti varianti di colore, materiali o componenti, è necessario valutare se tali differenze possano influire sulle prestazioni di sicurezza e sui requisiti previsti dalle norme applicabili. In funzione delle caratteristiche delle varianti, vengono individuate le prove tecniche necessarie per dimostrare che l’intera gamma di prodotto mantenga la conformità al tipo certificato e ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425.
Una valutazione tecnica corretta delle varianti consente di definire in modo coerente il percorso di certificazione, evitando prove non necessarie e assicurando un percorso di certificazione fluido, applicabile a tutta la gamma di DPI.
Cosa succede se un DPI non supera un test di laboratorio?
Nel caso in cui un DPI non superi una o più prove di laboratorio, il risultato viene documentato nel rapporto di prova e analizzato in relazione ai requisiti applicabili e alla norma di riferimento. Un esito non conforme non comporta automaticamente l’interruzione del percorso, ma indica la necessità di: individuare le cause della non conformità (ad esempio materiali, progettazione o prestazioni), valutare eventuali modifiche al prodotto o ai componenti, definire le prove supplementari necessarie per dimostrare la conformità aggiornata.
Solo a seguito del superamento delle prove richieste è possibile proseguire con il percorso di valutazione della conformità previsto dal Regolamento (UE) 2016/425. Una gestione strutturata degli esiti di prova consente di mantenere un percorso di certificazione fluido e coerente, nel rispetto dei requisiti normativi applicabili

Certificazione CE dei DPI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 ed esecuzione delle prove secondo le norme armonizzate applicabili.